Eccellenza

Respinto il ricorso dell’Arcella con lo Schio

Scritto da Federico Formisano

Ad inizio settimana era circolata voci sul fatto che il ricorso dell’Arcella per la partita di dieci giorni fa con lo Schio avesse buone probabilità di essere accolto. Il che avrebbe stravolto il campionato di Eccellenza sia in testa che in coda, con l’Arcella che avrebbe rinforzato la sua seconda posizione andando a +7 sul Villafranca rendendo determinante la vittoria dei veronesi a Chiampo e del pari il successo padovano sul Real Valpolicella e con lo Schio che avrebbe visto peggiorato la propria posizione scendendo in quart’ultima posizione alla pari con il Real Valpolicella.

Il Caso

Secondo l’Arcella la gara era inficiata dalla mancata presenza  in distinta del Calcio Schio di un medico sociale e dell’ambulanza; di quest’ultima, l’Arbitro non avrebbe avuto diretta percezione della sua presenza, ma avrebbe fatto affidamento ad una dichiarazione del dirigente accompagnatore del Calcio Schio, salvo poi notarne la presenza solamente rientrando all’interno del campo di gioco per il secondo tempo.

Ricorso respinto

La Corte Sportiva di Appello ha invece respinto il reclamo della società Arcella  confermando l’omologazione del risultato conseguito sul campo Calcio Schio-Arcella Padova 1-0 ritenendo che, come rilevato dal Giudice di primo grado, la mancanza dei report di ricevimento da parte della società reclamata del preannuncio e del reclamo costituisce causa di inammissibilità degli stessi; ritenuto altresì che la causa di inammissibilità non può essere sanata con la produzione dei report in sede di reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, e ciò anche in base al decisivo rilievo che riconoscere la sanatoria di questa irregolarità avanti la Corte Sportiva comporterebbe una non consentita disfunzionalità del sistema a causa della necessaria rimessione della decisione nel merito al Giudice Sportivo che ne deriverebbe, il quale Giudice Sportivo nel momento in cui ha esaminato per la prima volta il fascicolo non poteva che dichiarare l’inammissibilità del reclamo mancando la necessaria prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte; alla luce anche della consolidata giurisprudenza di codesta Corte in tema di assolvimento degli obblighi formali di comunicazione del ricorso ai soggetti controinteressati.

 

Sull'Autore

Federico Formisano