EVIDENZA

Gran lavoro per il gs: classifiche stravolte. Fair play fra Camisano e Longare

Salvatronda- Dueville Promozione girone B

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 13.09.2023 valutata la regolarità dell’inoltrato preannuncio e del successivo reclamo inoltrato dalla soc. Salvatronda, lamentando la partecipazione alla gara del giocatore Lissa Dal Prà Nadir  (soc. Dueville Calcio) che non aveva titolo per prendere parte alla gara essendo a carico dello stesso pendente squalifica come da C.U. n. 107 del 10.05.2023; rilevato altresì che la Soc. Salvatronda ha documentato quanto assunto a fondamento della propria istanza mentre da parte sua la Soc. Dueville Calcio non ha fatto pervenire proprie osservazione nè ha contestato i fatti dedotti da controparte; il G.S. delibera :
-di accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Salvatronda e per l’effetto non omologa il risultato come ottenuto sul campo;
-di sanzionare la Soc. Dueville con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato SALVATRONDA – DUEVILLE CALCIO 3 – 0, nonchè con l’ammenda di euro 60,00;
-di infliggere al giocatore Lissa Dal Prà Nadir  una ulteriore giornata di squalifica e al dir. acc. Signor Nuvoli Alessandro l’inibizione fino al 02.10.202

La nuova Classifica: Sarcedo, Montebello 6 Trissino, Marosticense, Galliera, Caldogno 4  Dueville,  Salvatronda, Fontanivese,Malo, Chiampo, Valbrenta  3; Poleo, Cassola, San Giorgio in Bosco 0

Union Riese- Vedelago Prima categoria girone F

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 13.09.2023 valutata la regolarità dell’inoltrato preannuncio e del successivo reclamo da parte della soc. Vedelago, lamentando la partecipazione alla gara del giocatore Stradiotto Nicolò (Soc. Union Riese) che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto pendente a suo carico squalifica come da C.U. 101 del 19.04.2023, nell’ultima gara disputata dalla squadra di appartenenza dello scorso anno (sempre Union Riese); rilevato altresì che la soc. Vedelago ha documentato quanto assunto a fondamento della propria istanza mentre la Soc. Union Riese non ha fatto pervenire proprie osservazioni nè ha contestato i fatti dedotti da controparte; il G.S. delibera :
-di accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. Vedelago e per l’effetto non omologa il risultato di parità ottenuto sul campo;
-di sanzionare la società Union Riese con la punizione sportiva della perdita della gara Union Riese- Vedelago 0-3  e l’ammenda di euro 60,00;
-dispone a carico del giocatore Stradiotto Nicolò una ulteriore giornata di squalifica;

La nuova Classifica: Altivolese, Tombolo, Union Dese,Vedelago 6,  Asolo, Grantorto, Fossalunga, San Pietro R.,  San Gaetano, Union Csm 3, Arsenal, Ardisci e Spera, 1. Union Rsv, Savio,  Campigo, Stella Azzurra,  0

Caldogno – Trissino Juniores Elite

La società Calcio Trissino ha inoltrato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore Moresco Davide soggetto a squalifica dalla precedente stagione sportiva come riportato in CU n. 101 del 19.04.2023.
La soc. Caldogno Calcio ha fatto pervenire proprie osservazioni chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in quanto la squalifica pendente era stata inflitta in seguito a provvedimenti assunti in campo nella gara del 16.04.2023 nel Campionato Under 17 Regionale Maschili ed avendo il calciatore nella presente stagione sportiva cambiato squadra il residuo vada scontato ai sensi dell’art. 17 c. 6 CGS nelle gare disputate dalla prima squadra della nuova società, ossia quella che partecipa alla più elevata delle competizioni.
il G.S. rileva quanto segue: la Soc. Calcio Trissino ha inoltrato direttamente reclamo senza il preventivo preannuncio, tuttavia tale irregolarità si ritiene sanata dal momento che il reclamo è pervenuto tempestivamente entro il termine perentorio disposto per il preannuncio.
La società Calcio Trissino non ha documentato in alcun modo che la società di appartenenza del giocatore all’epoca della sanzione, Soc. Junior Monticello, non abbia disputato nessuna ulteriore gara, pertanto non ha dato prova della pendenza della sanzione.
Tuttavia tale mancanza è superata dalla stessa ammissione della Soc. Calcio Trissino la quale, a sua volta omette di indicare in quali gara andava scontata limitandosi a riportare la norma e la sua interpretazione.
Considerato che in ogni caso il G.S. deve assumere la decisione solo ed esclusivamente sugli atti prodotti da cui emerge che la Società Calcio Trissino ha raggiunto la prova tramite l’ammissione di controparte mentre la Società Calcio Caldogno non ha dato prova che vi sia una prima squadra diversa da quella Juniores; il G.S. delibera di accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Calcio Trissino e per l’effetto non procede all’omologazione del risultato ottenuto sul campo. Sanziona la soc. Caldogno Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
Caldogno – Trissino 0 – 3, nonchè con l’ammenda di euro 60,00. Commina una giornata di squalifica a carico del Giocatore Moresco Davide e l’inibizione fino al 02.10.2023 al dir. acc. Signor Cassola Riccardo

Camisano- Longare Juniores Elite

La società Camisano per mezzo del suo rappresentante legale sig. Mauro Fanin, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale Sanzione alla società Camisano Calcio della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver la società Camisano Calcio impiegato il calciatore Francesco Bigarella (classe 2003) non avente titolo, potendo essere impiegati soltanto calciatori nati dall’1.1.2004.
La società Camisano Calcio nel suo reclamo alla Corte afferma essere occorso un mero errore di trascrizione nella distinta di gara: sarebbe stato infatti erroneamente inserito il nome di Francesco Bigarella (2003) in luogo di Sebastiano Bigarella (2005), che avrebbe effettivamente preso parte alla gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo presentato dalla società CAMISANO CALCIO 1910; visti gli atti del procedimento; vista la dichiarazione sottoscritta dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria, Matteo Bottaro, che ha confermato la presenza in campo del giocatore Sebastiano Bigarella (2005); effettuato il confronto fotografico tra le foto, acquisite con il supporto dell’Ufficio tesseramento, di Francesco Bigarella e Sebastiano Bigarella;
sentito l’Arbitro in collegamento da remoto, il quale ha confermato che il giocatore che ha effettivamente preso parte alla gara fosse Sebastiano Bigarella (2005);
accertato che tale precisazione da parte dell’Arbitro fa venir meno la motivazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado, dal momento che il calciatore Sebastiano Bigarella è del 2005,  accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca il provvedimento di non omologa del risultato conseguito sul campo così come le ulteriori sanzioni, confermando il risultato della gara Camisano Calcio – Longare Castegnero 5-1.

Francesco Bigarella

A questo proposito,  scrive il responsabile del settore giovanile del Camisano Luca Di Massimo: Nel comunicato di due settimane fa ci era stato contestato il fatto che abbiamo fatto giocare un giocatore nato nel 2003,,, Il tutto è stato creato da un errore di trascrizione nella distinta di gioco in quanto si è trattato di un caso di omonimia di cognome ed il giocatore sceso in campo era un 2005. Fatto ricorso e spiegando l’accaduto, nel comunicato odierno si legge che il reclamo viene accolto e di conseguenza omologato il risultato ottenuto sul campo. Il tutto sicuramente grazie al ricorso e alle spiegazioni dimostrate ma anche grazie ad una comunicazione allegata nella quale il dirigente del longare Matteo Bottaro dichiarava che il giocatore sceso in campo effettivamente era un 2005 ( cosa dimostrata anche dal cartellino del giocatore stesso). Ecco in questo caso mi sento di ringraziare a nome mio e a nome del Camisano calcio il dirigente e la società del Longare in quanto hanno fatto un gesto veramente lodevole e degno di nota. Luca Di Massimo Responsabile settore giovanile Camisano calcio

Sebastiano Bigarella

Sull'Autore

Federico Formisano