A
Atletico Granze- Tribano: Tribano perde la partita al Granze 50 euro di multa…. Risulta dal rapporto arbitrale che la gara in oggetto è stata sospesa al minuto 50° del 2° tempo sul punteggio di 3-3 in quanto la Polisportiva Tribano si è rifiutata di continuare la partita dopo che uno spettatore identificato come tifoso del Granze ha commentato un intervento falloso del giocatore Diedhou Moussa del Tribano con un epiteto di stampo razzista, il verso della scimmia, inequivocabilmente riferito al colore della sua pelle.
L’arbitro ha altresì precisato che l’epiteto razzista proveniva da un unico tifoso e che a seguito del fatto il capitano della Polisportiva Tribano gli ha comunicato che la sua squadra non intendeva proseguire la partita. (le notizie di stampa parlano di un gruppetto di tifosi)…
L’arbitro ha poi segnalato che mentre si trovava negli spogliatoi si sono verificati disordini all’interno del campo di gioco che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma non essendo stato presente non è in grado di riferire le dinamiche e i protagonisti di tali disordini.
La decisione della Polisportiva Tribano di abbandonare il terreno di gioco a seguito del volgare commento di stampo razzista proveniente da un sostenitore del Granze, se può essere compreso dal punto di vista etico per la particolare aberrazione insita nel verso della scimmia (che rivela ignoranza della storia e totale mancanza del senso di umanità), non può però essere giustificato dal punto di vista della giustizia sportiva.
Il Codice di Giustizia sportiva, infatti, da alcuni anni contempla espressamente la fattispecie delle condotte a stampo razzista, denominate comportamenti discriminatori, e prevede per esse un sistema di sanzioni graduate a carico dei tesserati e delle società, le quali rispondono anche per i comportamenti del pubblico.
Sono queste sanzioni che devono essere applicate dal Giudice Sportivo quando si verificano episodi di intolleranza.
Tali sanzioni, però, non possono essere forzate unilateralmente dalla società vittima degli episodi di discriminazione (circostanza che farebbe venire meno la certezza del diritto e che si presterebbe – anche se non è il caso della Polisportiva Tribano – a possibili abusi), ma devono essere comminate dal Giudice Sportivo sulla base di una valutazione globale delle circostanze.
A riprova di ciò, il Codice di Giustizia Sportiva prevede anche un sistema di esenzioni ed esimenti che escludono la responsabilità oggettiva delle società per i fatti dei loro sostenitori quando si tratta di prima violazione o quando i comportamenti lesivi degli stessi sono controbilanciati dall’adozione di modelli virtuosi da parte delle società.
Sono tutte situazioni che compete di valutare al Giudice Sportivo, non alla società vittima delle condotte discriminatorie.
Nella fattispecie, poi, va tenuto presente che gli ululati provenivano da un unico, isolato, spettatore, sicchè non poteva dirsi che ci fosse una situazione ambientale incompatibile con la prosecuzione della gara. Va infatti tenuto presente che è pressochè impossibile, per una società, impedire comportamenti scorretti di una singola persona
Alla stregua delle superiori considerazioni il Giudice Sportivo…, è tenuto a sanzionare l’abbandono del campo da parte della società ospite con la sconfitta a tavolino per 3-0, anche se una tale decisione viene adottata con personale dispiacere da parte dell’Organo giudicante che esprime solidarietà al giocatore vittima del comportamento discriminatorio.
Resta da valutare la responsabilità della società Atletico Granze per il comportamento del proprio sostenitore…Non vi è dubbio che il verso della scimmia avesse carattere discriminatorio nei confronti del giocatore della Polispor. Tribano, in quanto era specificamente riferito al colore della sua pelle, secondo una consuetudine tanto assurda quanto diffusa. Di essi la Società è quindi responsabile Per questi motivi si commina la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Polisportiva Tribano per essersi rifiutata di proseguire la partita.
Si delibera l’inibizione per giorni sette del dirigente accompagnatore della società Polisportiva Tribano, sig. Emanuele Decilesi, responsabile di avere ritirato la squadra dal campo;
Si dichiara la società Atletico Granze responsabile per il comportamento discriminatorio posto in essere da un suo sostenitore, e si stabilisce l’obbligo per la suddetta Società di disputare una gara senza la partecipazione del pubblico. La sanzione è sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con l’avvertimento che la reiterazione di comportamenti della medesima indole comporterà l’esecuzione di questa sanzione, oltre a quella prevista per i nuovi episodi, la reiterazione del comportamento, ancorché successivo allo scadere dell’anno di messa in prova, consentirà di valutare quello precedente ai fini della recidiva.
Per gli stessi fatti, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, si commina alla società Atletico Granze una sanzione pecuniaria nella misura ridotta di € 50 tenuto conto che la condotta discriminatoria proveniva da un unico sostenitore.
C
Coppa Italia: Si rende noto che in base a quelli che saranno gli sviluppi epidemiologici, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha stabilito il possibile slittamento (si ribadisce, in base agli indicatori epidemiologici ed in base agli eventuali recuperi da disputare) del prossimo turno di Coppa Italia Dilettanti e Trofeo Regione Veneto per categoria dal giorno 1/12/2021 al giorno 8/12/2021 (ore 14.30).
P
Pedezzi: Per la partita Pedezzi – Due Monti campionato Allievi queste le decisioni del Gs. letto il referto della gara del 14.11.2021 e la successiva integrazione, nei quali il Direttore di Gara dava atto:
- della concessione, al minuto 45 del secondo tempo, in favore della società A.C.D. Due Monti, di calcio di rigore per fallo, in area, del giocatore n. 14 Cocozza Washington, della società A.S.D. Pedezzi 1950;
- della contestuale ammonizione per proteste del calciatore Cocozza Washington, che si rivolgeva all’arbitro in modo irriguardoso;
- della conseguente espulsione del calciatore, già ammonito in precedenza;
- della successiva reazione del calciatore Cocozza Washington, che, dapprima, rivolgeva all’arbitro un’espressione ingiuriosa, per poi, una volta allontanatosi tornare sui propri passi e colpire l’arbitro stesso con un pugno al torace, all’altezza della bocca dello stomaco;
- di aver decretato, a quel punto, a seguito del colpo, la fine anticipata della gara;
- di essersi rivolto, a causa del progressivo aumento del dolore al torace, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza per accertamenti;
- che i predetti accertamenti davano esito negativo e non venivano assegnati giorni di prognosi, né emesse diagnosi;
– considerato altresì che il calciatore – da quanto emerge nei referti arbitrali e come confermato dall’arbitro, sentito telefonicamente – non ha espresso pentimento, né scuse, nell’immediatezza del fatto e nemmeno successivamente; considerato, pertanto, che non ricorrono circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.;
DELIBERA
– la squalifica del calciatore Cocozza Washington per n. 2 giornate per l’espulsione per somma di ammonizioni e le successive dichiarazioni irriguardose di cui in premessa;
– la squalifica del calciatore Cocozza Washington per un anno, decorse le n. 2 giornate di cui sopra, dal 29.11.2021 al 29.11.2022, per la condotta violenta di cui in premessa;
– la sanzione della perdita della gara a carico della società A.S.D. Pedezzi 1950 per 0-3;
– l’ammenda, a carico della società A.S.D. Pedezzi 1950, di euro 180 (centottanta).
Ai sensi dell’art. 35 comma 7 CGS, il Giudice Sportivo dispone di trasmettersi la delibera in oggetto, una volta divenuta definitiva, al competente ufficio federale per gli incombenti del caso.
R
Recupero: Real Brogliano e La Contea giocheranno gli ultimi 9’ della gara sospesa (sul risultato di 1-1) domenica per infortunio dell’arbitro. Per fortuna la distanza da Montorso a Brogliano non è proibitiva….
Rinvio:
E’ stata rinviata la gara di Eccellenza fra Liventina e Vittorio Veneto (seconda gara rinviata per il Vittorio Veneto che avrebbe due casi di Covid.)
Risoluzione consensuali dei prestiti
Il Crv rammenta che martedì 30 novembre (ore 19.00) è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
La scadenza di lunedì 30 novembre è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere
ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo – nel
periodo compreso dal 1° al 30 dicembre p.v.
S
Sorteggi Coppa e Trofeo Regione Veneto e il Pedemonte ricorre contro il Real San Zeno
I sorteggi avranno luogo in data 24/11/2021, con la seguente scaletta:
Ore 09.00 Sorteggio integrale Trofeo Regione Veneto Promozione (integrale)
Longare Castegnero / Villafranchese / La Rocca Altavilla / Calcio Noventa
Ore 09.15 Sorteggio campo Trofeo Regione Veneto 1^ Categoria
Dueville Calcio – Real S. Zeno Arzignano/Pedemonte sorteggio
Fossò – Citta di Paese sorteggio
Longarone Alpina Calcio – Brendola
Calcio Cavarzere – Bibione sorteggio
Il Pedemonte avrebbe presentato reclamo perché il Real San Zeno non avrebbe fatto presente che la partita si svolgeva a porte chiuse per le particolari condizioni del Dal Molin che non ha le luci di sicurezza nella Tribuna. Questa omissione secondo noi può essere sanzionata con un ammenda ma non inficia il risultato del campo. La gara si è svolta regolarmente e l’assenza del pubblico può aver danneggiato se mai la squadra che giocava in casa..
Ore 09.30 Sorteggio campo Trofeo Regione Veneto 2^ Categoria
Alpo Lepanto – Villa Bartolomea sorteggio
U. Mirano Vetrego – Cà Emo
Nove Stefani C. – Alte Ceccato
Cimapiave – Europeo Cessalto