EVIDENZA

Atteso il nuovo Dpcm, ma domani intanto i pochi che possono giocare, giocano..

Le prime notizie della sera davano per possibile che le nuove disposizioni potessero addirittura avere un effetto immediato e che già le gare di domani (quelle che sono rimaste) potessero essere sospese.  In realtà questa possibilità era decisamente complicata e di difficile applicazione. Per tale motivo abbiamo ritenuto di non anticipare nessuna notizia e di attendere.  Adesso a mezzanotte passata il nuovo Dpcm non risulta ancora approvato: ne sono circolate molte bozze ma è ancora in gestazione ed in discussione con i presidenti di Regione e con le parti interessate.

L’eventuale effetto sarà quindi dalla mezzanotte di domani ovvero da lunedì 26 ottobre.

Che cosa dice il Nuovo Dpcm Da quanto emerge da una prima bozza del Dpcm, ma il testo è in fase di continua riscrittura, sarebbero permessi solo gli eventi dello sport di vertice a livello nazionale, quindi salterebbe quello regionale: nel calcio giocherebbero quindi Serie A, B, C e D, ma si fermerebbe tutta l’attività dall’Eccellenza in giù (in pratica vengono bloccate centinaia di squadre), nel femminile sì a Serie A e B; nel calcio a 5 avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile; nel basket ok ai campionati nazionali di A, A2, B nel maschile (ma questi ultimi due avevano già fatto slittare il via al 22 novembre) e A1 e A2 femminile; nella pallamano ammesse A1 e A2 maschile e femminile (le donne dovevano ancora iniziare). E tra le misure ci sarebbe anche il ritorno alle porte chiuse: quindi niente più pubblico, neanche i famosi mille concessi in Serie A e i 200 nei palasport. Sarebbe sospesa, infine, l’attività di palestre e piscine, ma consentita quella nei centri sportivi pubblici e privati.(Dalla Gazzetta dello Sport)

 

Questa una bozza del DPCM negli articoli che interessano lo sport (NON ANCORA UFFICIALE)

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti,riguardanti gli sport individuali e di squadra -riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati aporte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; ;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte pressocentri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport,è vietato, salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contattononché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.”

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Sull'Autore

Federico Formisano