Redazionali

Causa di forza maggiore, questa sconosciuta

Al di là dei protocolli nessuna cita una regola basilare delle Noif della Figc che parla del principio della causa di forza maggiore previsto e normato dall’Art. 55.

Art. 55 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore 1.Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

E’ evidente che il Napoli, bloccato in città da una decisione dell’Asl non poteva partire per Torino.  Ci sembra che si voglia prefigurare scenari basati su normative dovute al Covid come se queste potessero superare le norme base del regolamento del gioco del calcio, scritte da anni.

Per noi il Gs, una volta valutata la documentazione prodotta, tra cui la declaratoria dell’Asl partenopea che ha interdetto al Napoli la partenza per Torino,  non potrà che applicare il principio della causa di forza maggiore e far rigiocare la gara.

Federico Formisano

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