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INCHIESTA: Ma gli allenatori rischiano di non essere più pagati ? E in caso di annullamento dei campionati cosa ci attende ?

Scritto da Federico Formisano

Nell’edicola di ieri abbiamo scritto che affronteremo  nei prossimi giorni questa tematica: un allenatore nei dilettanti pur avendo stipulato un contratto regolare deve essere comunque pagato anche se non svolge la sua opera ? Non essendo un lavoratore dipendente, ma uno sportivo regolato da un contratto che gli garantisce un rimborso spese, ne ha diritto se non sostiene, per l’appunto, alcuna spesa ?

Abbiamo cercato di andare a fondo della questione ascoltando alcuni esperti.

Paolo Cazzola (presidente dell’Associazione Allenatori):  

Cazzola Paolo

E’ importante capire come siano stati stipulati i contratti fra allenatori e società. Noi raccondiamo sempre ai nostri tesserati, innanzitutto di stipulare sempre accordi scritti, poi di farsi assistere dai nostri esperti nella redazione del documento. Questo è anche uno dei motivi per cui insistiamo con i mister perchè si iscrivano alla nostra associazione.

Se nel contratto è stato indicato (come noi consigliamo) di prevedere il PREMIO DI TESSERAMENTO a fianco del RIMBORSO SPESE secondo il mio punto di vista il Premio è comunque dovuto. Con il Premio di Tesseramento l’allenatore si mette a disposizione di una società sportiva per tutta quella stagione. In effetti non può ( anche  in caso di esonero e di dimissioni) lavorare con un altra società fino al 30 giugno dell’annata in corso. Non esiste una rescissione come nel caso dei giocatori professionisti che permette di tesserarsi per un’altra società. Quindi questo Premio viene visto come una sorte di ingaggio e come tale non ha nulla a che fare con il Rimborso delle spese chilometriche. Sulle spese, le società possono intervenire, ovviamente: se non ho mosso l’auto per venire ad allenare la squadra non ho diritto al ristorno delle spese.  In caso di vertenza gli allenatori debbono poi tenere presente che esistono dei massimali e che l’eventuale recupero economico interverrà solo se hanno percepito meno del massimale (Promozione 8000 euro, Prima Categoria 5000 euro Ndt).

Tonino De Silvestri  (presidente del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, avvocato ed ex procuratore della Repubblica):  

La materia non è semplice e poi questa situazione è assolutamente anomala e certo non normata. Innanzitutto bisogna dire che i contratti (come vengono definiti dall’Associazione Allenatori) seguono l’ordinamento sportivo e non sono contratti di lavoro ex L. 91 ( riservati ai professionisti) ne tantomeno hanno le caratteristiche di un contratto collettivo. Secondo me le società sportive possono impugnare il principio della VIS MAIO (ovvero della FORZA MAGGIORE) mai così cogente come in un caso come questo.  Mi riservo di valutare il caso specifico ma certo non sarà di facile soluzione ammesso che una simile vertenza possa veramente essere aperta.

A De Silvestri da uomo di sport con grande conoscenza delle carte federali abbiamo chiesto anche di chiarirci che cosa potrebbe succedere se la Federazione decidesse di cambiare il format dei campionati in corso di stagione per i  gravi motivi a tutti noti. In particolare se in base alla decisione della Federazione qualunque essa sia se potrebbero innestarsi ricorsi di parte da parte delle società che non condividano le scelte fatte. 

Non ci sono precedenti che possano chiarirci in una dinamica del genere. Potrei citare solo il caso dell’assegnazione dello scudetto all’Inter nel 2006 dopo le note vicende che portarono alla condanna della Juventus e alla sua retrocessione in Serie B. Ma si tratta comunque di un caso specifico e limitato. La decisione sull’esito finale di questa stagione sarà presa dal Consiglio Federale che esprime al suo interno tutti i livelli della Federazione ( le Leghe di A e di B, la Lega Pro e la Lega dilettanti, Associazione Calciatori, Arbitri e allenatori)  e secondo il principio del FACTUM PRINCIPIS (Espressione con la quale si indica una causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione del tutto estraneo alla volontà di chi dovrebbe operare ), in sostanza anche in questo caso il Consiglio Federale opererebbe in una situazione del tutto particolare e inusitata.

Ma la  decisione assunta diverrebbe equivalente ai principi contenuti nelle carte federali. Ciò non esclude che pure  in questo caso possa essere consentito un ricorso o all’Organo superiore della Federazione ( al Coni) o alla Giustizia ordinaria per il tramite del TAR.

Da che discende la consapevolezza che questo comporterebbe tempi lunghi per derimere tutte le grane che potrebbero nascere da soluzioni non condivise.

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Federico Formisano