Dalla Federazione

Giudici sportivi: Stangate R.Stroppari e Marchesane; Nova Gens perde a tavolino; ricorso accolto del Malo Elite

giudice
Scritto da Federico Formisano

Eccellenza

Due giornate: Callegaro Carlo  e Sartori Marco (Piovese )

Una giornata: Gobbi Daniel (Piovese) Tresso Alessandro (Montecchio Maggiore ) Chieppe Mattia (S.Giovanni Lupatoto)

Promozione

Una giornata: Gozzi Andrea (Calcio Mozzecane) Vallarsa Giulio (Calcio Tezze) Rizzi Alessandro e Baccarin Alberto (Cereal Docks Camisano) Vitaglione Pio (Nogara Calcio) Piacenza Pietro (Povegliano Veronese) Mezildzic Armin (Virtus) Baietta Alessio (Alba Borgo Roma) Castagnini Enrico e Franchetto Matteo (Aurora Cavalponica 2009) Tessarollo Davide (Cassola) Perina Francesco (Castelnuovosandra), Marcon Alessandro (Godigese ), Gecchele Michele (Oppeano)

Prima categoria

Due giornate: Zaminato Gabriele (Ardisci e Spera)

Una giornata: Casagrande Emanuele (Le Torri Bertesina), Michielli Luca (Due Monti) Meneguzzo Alberto (Malo 1908), Zen Federico (Marola) Cisco Andrea (Monteviale), Deho Alessandro (Ardisci e Spera) Marchetti Alberto (Bessica) Favaretto Nicola (Calcio Badoere) Moletta Manuel (Campetra) Pegoraro Alberto (Salvatronda) Gian Manuel (Union Dese), Camara Alkaly (Berton Bolzano Vicentino) Securo Luca(Carmenta)¸ Agostini Thomas (Galliera)

ammonizione di Marangoni

Seconda Categoria Bassano (G)

Team Ca Ba Marchesane – Real Stroppari

Il GIUDICE SPORTIVO,  letto

il rapporto della Direttrice della gara A.S.D. TEAM CA’ BA MARCHESANE – A.S.D. REAL STROPPARI Campionato SECONDA CATEGORIA, Girone G, disputata il 25 novembre 2018 sul campo di Marchesane – Bassano del Grappa, ed il supplemento allo stesso, stando ai quali:

  1. a) al 37° del secondo tempo veniva allontanato dal campo l’allenatore della squadra ospite, Roggia Iames, perché reagiva ad una decisione arbitrale in modo quanto mai inconsulto, con espressioni finanche ingiuriose nei confronti della Direttrice di gara, rincarando la dose, poi, al termine della gara, quando, attesa la Direttrice stessa nello spogliatoio, le ha urlato in faccia “cambia lavoro! Hai rovinato la partita! È meglio se ti dai ai fornelli, la domenica!”;
  2. b) il calciatore n. 14 della squadra ospitante, Zanovello Filippo, veniva espulso al termine della gara in quanto sferrava un pugno ad un calciatore avversario (Anziliero Anthony, n. 6), che aveva definito la società ospitante “un branco di pagliacci handicappati”;
  3. c) l’episodio scatenava un parapiglia tra calciatori e dirigenti delle due squadre;
  4. d) in quel contesto il calciatore n. 10 della squadra ospite, Louriga Zouhair, veniva anch’egli espulso perché decideva inopinatamente di partecipare al trambusto sferrando a sua volta un pugno ad un dirigente della squadra ospitante, Frison Tiberio, addetto all’arbitro;
  5. e) il subbuglio, apparentemente raffreddato dalle due espulsioni, è ripreso con inaudita veemenza e meschinità quando, entrata, la Direttrice di gara, nel suo spogliatoio, i facinorosi protagonisti si sono sentiti liberi di esternare senza limiti la loro violenza verbale contro la Direttrice stessa senza il rischio di essere identificati, sino a trasformandosi addirittura in tumulto per l’assalto della tifoseria alla recinzione del campo; e così, sia dall’interno che dall’esterno degli spogliatoi, sono volate queste letterali espressioni corali, replica, comunque, di quanto entrambe le tifoserie avevano urlato dagli spalti per buona parte della gara: “… rincoglionita, … stupida, … troia, … handicappata, … pagliaccia, … ritardata, … femena de merda, … le femene dovrebbero stare a casa a fare i ferri, torna a cucinare, cretina … cambia lavoro, … le femene, la domenica, dovrebbero restare a casa, … ti aspetto fuori casa, troia, vedrai dopo cosa succede … vengo a prenderti a fine gara”.

considerato  che questo increscioso accanimento verso un Direttore di gara – proprio in quanto donna – rappresenta una vergognosa espressione di inciviltà, vieppiù ingiustificabile ove si consideri che si è tenuta durante e dopo una gara di calcio tenutasi il 25 novembre 2018, Giornata dedicata dall’ONU contro la violenza sulle donne, e per quale la stessa LEGA NAZIONALE DILETTANTI aveva deciso di mobilitarsi consigliando ad ogni Società di sensibilizzare il proprio pubblico attraverso la lettura di questo messaggio all’inizio di ogni gara di quel week-end: “In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ognuno di noi ha il dovere morale di dare impulso, avviare o continuare a tenere accesa quella luce che illumini la nostra coscienza, la nostra cultura, in difesa delle donne..(omissis)

ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva

  1. a) della Società ospitante, che non ha raccolto l’invito della Lega Nazionale Dilettanti di sensibilizzare il proprio pubblico contro la violenza sulle donne, anzi, a quanto pare, non ha fatto nulla affinché tutti gli spettatori assumessero, per esempio, un atteggiamento rispettoso di chi stava dirigendo la gara, vilipendendola, al contrario, proprio in quanto donna;
  2. b) di entrambe le Società, che non sono intervenute, attraverso i Dirigenti presenti, per mettere immediatamente a tacere i propri tesserati che, meschinamente, hanno perpetrato il vilipendio ai danni della Direttrice di gara quando la stessa era ritirata nel proprio spogliatoio;

ritenuto  di poter far uso del proprio potere officioso nei confronti del calciatore n. 6 dell’A.S.D. Real Stroppari, Anziliero Anthony, il quale, benché non sanzionato in campo, si è macchiato di responsabilità per l’atto di provocazione che ha scatenato i tafferugli al termine della gara, quando ha definito la società ospitante “un branco di pagliacci handicappati”;

commina

– alla A.S.D. Team Ca’ Ba Marchesane l’ammenda di € 300,00 per non essere intervenuta, attraverso i suoi Dirigenti e/o personale di servizio, in una Giornata dedicata universamente alla sensibilizzazione contro la violenza alle donne, ad evitare che gli spettatori si accanissero contro la Direttrice di gara, proprio in quanto donna, né a frenare gli animi di coloro che, stanziando negli spogliatoi, hanno inteso consumare meschinamente quel vilipendio alle spalle della Direttrice stessa, sapendola ormai già ritirata nel proprio spogliatoio e, quindi, incapace di individuarli e riprenderli;

– alla A.S.D. Real Stroppari, l’ammenda di € 250,00 per non essere intervenuta, attraverso i propri Dirigenti, a trattenere i suoi tifosi e, in particolare, i suoi tesserati stanzianti negli spogliatoi al termine della gara, dal consumare meschinamente quel vilipendio alle spalle della Direttrice di gara, già ritiratasi nel proprio spogliatoio;

– all’allenatore dell’A.S.D. Real Stroppari, Roggia Iames, la squalifica sino al 30 giugno 2019, per il suo atteggiamento violento ed irriguardoso nei confronti della Direttrice di gara;

– al calciatore n. 10 dell’A.S.D. Real Stroppari, Louriga Zouhair, la squalifica per 5 giornate effettive, per il suo gesto di violenza nei confronti di un dirigente della squadra ospitante, addetto all’arbitro;

– al calciatore n. 14 dell’A.S.D. Team Ca’ Ba Marchesane, Zanovello Filippo, la squalifica per 4 giornate effettive, per il suo gesto di violenza nei confronti di un calciatore che lo aveva provocato offendendo la sua società di appartenenza;

– al calciatore n. 6 dell’A.S.D. Real Stroppari, Anziliero Anthony, la squalifica per 3 giornate effettive per avere definito la società ospitante, provocatoriamente, “un branco di pagliacci handicappati”.

Due giornate: Bertoncello Domenico (San Pietro Rosa)

Una giornata: Stragliotto Michele (Real Stroppari) Basso Manuel (Stella Azzurra S.Anna) Alberton Riccardo (Belvedere), Loss Pierfrancesco (Eurocalcio) Orso Alberto (San Pietro Rosa) Tonietto Andrea (Team Ca Ba Marchesane)

Seconda categoria Padova (M)

Nova Gens Atletico Granze
Risulta dal rapporto arbitrale e dai moduli delle sostituzioni che nel corso della partita terminata con il punteggio di 0 – 0-, la società ASD NOVA GENS ha fatto uscire i giocatori nº 5-7-9-11-6-8 sostituendoli con gli atleti nº 18-17-14-16-13-19 e, pertanto, complessivamente ha sostituito e concretamente impiegato nel corso della gara, 6(Sei) giocatori in luogo dei 5(Cinque) prescritti.  Il Giudice Sportivo… delibera :

– di non omologare la gara con il risultato conseguito sul campo;

– di comminare la punizione della perdita della gara per 0 – 3 alla società ASD NOVA GENS;

– di porre a carico della società ASD NOVA GENS l’ammenda di euro 50,00 per aver effettuato 6 (Sei) sostituzioni invece delle 5 (cinque) prescritte;

– di inibire sino al 12.12.2018 il dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD NOVA GENS sig. BERTINI Nicola..

Due giornate: Aldrigo Giacomo e Molon Nicola (Galzignano Terme) De Tomi Stefano (Merlara) Peruzzo Alex (Atl. Conselve);

Una giornata:  Bianco Tommaso (Galzignano Terme) Canevarolo Matteo (Merlara) Guariento Alberto (Montagnana)

Terza Categoria Bassano

Due giornate: Manduca Salvatore (Automalacarne Lamonese) Miatello Nicholas (Per Santa Maria) Pettina Federico (Union Lc)

Due giornate: El Moualy Hamza, Poletti Alain (Automalacarne Lamonese) Hima Ardit e Simioni Marco (Facca) Bianchin Luca (Solagna)

Terza Categoria Padova

Tre giornate: Syll Mahmoud (Real Tremignon)

Due giornate: Bragagnolo Mattia (Olympia) Ndoye Mame Moussa (Real Tremignon)

Juniores Elite

Accolto il ricorso del Malo

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha deciso di entrare nel merito del reclamo :

– il tempo trascorso tra la ripresa del gioco e il riconoscimento dell’errore da parte del direttore di gara, che ha prontamente ovviato con l’espulsione del calciatore Zuccher Davide, è stato quantificato dallo stesso arbitro in 10 secondi, durante i quali ha precisato non essere intervenuto alcun episodio di gioco significativo;

– atteso, infine, quanto stabilito dall’art. 17, comma 4 del C.G.S. è da ritenere che nel caso de quo l’errore non abbia avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara, accogliendo quindi il ricorso della Società Malo e confermando il risultato acquisito in campo della gara oggi presa in esame

delibera

– di accogliere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Malo 1908;

-di confermare la regolarità dell’incontro in epigrafe, omologandolo con il risultato di : Malo – Olimpica Dossobuono 4-1;

-essendo il ricorso accolto non è dovuta la tassa reclamo.

Forse bisognava sanzionare la società Olimpica Dossobuono per comportamento contrario alla lealtà e alla probità sportiva (art. 1 delle Noif) ma va bene così: importante è che giustizia sia fatta e che il comportamento veramente scorretto e quasi impudente della società veronese che aveva impugnato il risultato per aver giocato per 10 secondi con un giocatore che invece avrebbe dovuto essere espulso dal campo non sia stato oggetto della ripetizione della gara.

Sull'Autore

Federico Formisano