Dalla Federazione

Giudice sportivo: partite perse per Rivereel e Stanga

giudice
Scritto da Federico Formisano

Eccellenza

Una giornata:Scappin Nicola (Borgoricco) Antinori Andrea (Calcio Caldiero Terme) Brotto Gianmarco (Football Valbrenta) Bellamoli Federico (Team S.Lucia Golosine)

Promozione

Sitland Rivereel 2005 – Virtus Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 23 del 12.09.2018, la soc. Pol. Virtus Verona ha regolarmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazionealla stessa del giocatore Gambin Anthony (Soc.Sitland Rivereel)che non aveva titolo a parteciparvi in quanto pendente a suo carico la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione come da C.U. n. 91 del 03.05.2018; la Soc. Sit. Rivereel non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni; effettuati gli accertamenti di rito, da cui è emersa la pende nza della squalifica richiamata dalla reclamante, la quale trattandosi di residuo da campionato doveva scontarsi nella prima gara del campionato della nuova stagione sportiva, quindi nella gara in oggetto; il G.S. delibera di accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. Pol. Virtus Verona e per l’effetto non omologare il risultato come ottenuto sul campo; sanzionare la soc. Rivereel con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato SITLAND RIVEREEL – VIRTUS 0 – 3, nonchè con l’ammenda di euro 60,00;

Giocatori squalificati

Due giornate: Agostinis Leonardo (Nogara Calcio)

Una giornata: Roverato Roberto (Calcio Tezze) Dal Compare Luca (Cereal Docks Camisano) Bosoni Andrea (Povegliano Veronese) Castelli Marco (Virtus), Gambin Anthony (Rivereel)

Prima Categoria

Stanga Vi Est – Montebello Facendo seguito al c.U. n. 27 del 19.9.2018, la soc.Montebello ha regolarmente formalizzato il preannunciato reclamo chiedendo l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della Soc. Stanga Vi Est non avendo avuto inizio la gara in quanto la misura delle porte del terreno di gioco non risultavano conformi al regolamento vigente.

La Soc. Stanga Vi Est presentava proprie controdeduzioni; in primo luogo confermava che le porte risultavano al momento della disputa della gara più basse rispetto a quelle imposte da regolamento, attribuendo a tale difetto ad accumulo in prossimità dei pali del materiale residuo da recenti lavori di manutenzione ordinaria; in secondo luogo adduceva al fatto che le porte avrebbero riportato la stessa altezza pertanto non avrebbero procurato vantaggio ad alcuna delle due formazioni; infine richiamava i principi di morale etico sportiva e buona fede al fine di chiedere il rigetto del reclamo e la disputa della gara in nuova data. Si legge in R.A. che il Direttore di gara, a seguito presentazione di riserva scritta da parte della soc. Montebello, prima dell’inizio della gara procedeva con gli strumenti di misurazione messi a disposizione da parte della soc. Stanga Vi Est, alla verifica dell’altezza delle porte. Non risultando conformi al regolamento invitava la società ospitante al ripristino. Attesi i tempi previsti, procedeva, alla presenza dei due capitani, ad effettuare nuova misurazione, da cui risultava che una porta misura mt. 2,32 e l’altra 2,35. Constatando pertanto che non vi era conformità alla previsione regolamentare non dava corso alla gara.

Premesso che la gara non ha avuto inizio per decisione tecnica dell’Arbitro in merito alla regolarità del campo, decisione rimessa esclusivamente allo stesso esclusa dalla competenza di questo organo giudicante; premesso altresì che in ogni caso la Soc. Stanga Vi Est non ha contestato l’operato dell’Arbitro anzi ha essa stessa dichiarato che le porte non risultavano conformi al regolamento; accertata pertanto la responsabilità della squadra ospitante, la quale non ha messo a disposizione un campo di gioco idoneo alla disputa della gara e nel tempo concesso non ha provveduto alla sua sistemazione; non essendo rilevabile alcuna causa di forza maggiore; il G.S. delibera di:

– accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. Montebello e sanzionare la soc. Stanga Vi Est con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato STANGA VI EST – MONTEBELLO 0 – 3.

Stanga Vi Est – Poleo Aste Per gli atti riportati nel rapportino arbitrale, in quanto non visti dal direttore di gara, si invia il tutto alla procura federale per gli accertamenti del caso. Herik Franco e Piero Di Stefano sono stati inibiti fino al 1 ottobre.

Giocatori squalificati

Una giornata:  Margiotta Antonio (Alto Astico Cogollo Ssdrl) Pignatiello Antonio (Le Torri Bertesina), Rovrena Andrea (Malo 1908), Cornale Andrea (Marola) Costa Solano Marco, Rossi Alessandro (Montecchio Precalcino) Anzolin Matteo (Pedemontana), Vidotto Tommaso (Calcio Badoere) Panipucci Marco (Union Dese)

Coppa Italia 

Luparense  – Valbrenta La soc. Luparense ha regolarmente preannunciato e formalizzato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del Giocatore Brotto Gianmarco (so. Football Valbrenta) che non aveva titolo a prendervi parte in quanto ancora pendente a suo carico squalifica per una gara come pubblicato in c.u. n. 34 del 2.11.2017; Nessuna controdeduzione è pervenuta in tempo utile dalla soc. Football Valbrenta.
Il G.S. effettuati gli accertamenti di rito, verificata la pendenza della squalifica, delibera di:
– non omologare il risultato come ottenuto sul campo; – sanzionare la soc. Football Valbrenta con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato, più sfavorevole di quello ottenuto sul campo, LUPARENSE – FOOTBALL VALBRENTA 3 – 0, nonchè con un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 60,00;

Transvector – San Pietro Rosà  La Soc. San Pietro Rosa ha regolarmente preannunciato e formalizzato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore NAAMANE EL MOUTASSIMBILLAH (soc. Transvector) non avendo titolo in quanto pendente la squalifica per una gara in recidività da ammonizioni di cui al C.U. BASSANO N. 28 del 29.11.2017, inflitta nella competizione “Coppa Bassano Terza Categoria”; la soc. Transvector non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni; effettuati gli accertamenti di rito da cui è emerso la pendenza della squalifica, che la stessa andava scontata nel Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria in quanto equiparabile, ai sensi dell’art. 19 c. 11 cgs, alla competizione in cui è stata inflitta; verificato altresì che il tesseramento del giocatore ha validità dal 14.09.2018 pertanto la prima gara utile per scontare la squalifica era quella in oggetto; il G.S. delibera di:
– accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. San Pietro Rosa e per l’effetto non omologare il risultato come ottenuto sul campo e sanzionare la soc. Transvector con la punizione sportiva della gara con il risultato TRANSVECTOR – SAN PIETRO ROSA 0 – 3, nonchè con l’ammenda di euro 60,00;

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Federico Formisano