Redazionali

Ruzza e Pitton sul caso Bassano

Il C.R.V. rappresentato dal Presidente Giuseppe Ruzza e dal Vicepresidente Vicario Patrick Pitton anche consigliere regionale per la Provincia di Vicenza, a seguito di alcuni articoli e interviste pubblicati dagli organi di stampa locali, ritengono utile chiarire e rendere note delle precisazioni in merito alla società FC Bassano 1903, ex ACD Mussolente.  Corre quindi l’obbligo di chiarire cronologicamente i passaggi normativi e le fattispecie che aderiscono al caso, che di seguito si riporta. Una Società professionistica dichiarata fallita o in un grave stato di insolvenza può ripartire dal campionato di Serie D, Eccellenza o Promozione facendo riferimento all’Art. 52 comma 10 delle N.O.I.F., le Norme Organizzative Interne Federali. All’epoca dei fatti della scorsa estate, la società Bassano Virtus 55 ST S.p.A. partecipante al campionato di Lega Pro e avente sede a Bassano del Grappa (Vi), non era una società dichiarata fallita o insolvente e in data 25.06.2018 aveva chiesto, alla F.I.G.C. Nazionale, il cambio di denominazione e di sede sociale, in virtù anche del procedimento fallimentare del Vicenza Calcio 1902 S.p.A.

Pitton e Ruzza

Ruzza e Pitton

La stessa, autorizzata dalla F.I.G.C. Nazionale con comunicato ufficiale n. 1 in data 04.07.2018, si è appellata agli artt. 17 e 18 comma 5 punto b) delle N.O.I.F. “la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico”.

In data 22.06.2018 la società ACD Mussolente aveva chiesto al C.R.V. il cambio di denominazione (in FC Bassano 1903) e di sede sociale (da Mussolente a Bassano del Grappa). In pari data il C.R.V. inoltrava alla F.I.G.C. Nazionale tale richiesta in deroga all’art. 18 comma 5 punto b) delle N.O.I.F. per il cambio di sede per comuni non confinanti (si ricorda che per le società dilettantistiche non è previsto il motivo di eccezionalità come per le società professionistiche). In data 07.08.2018 la F.I.G.C. Nazionale approvava quanto proposto dal Consiglio Direttivo del C.R.V.

Inoltre, l’amministrazione comunale di Bassano del Grappa, in data 18.06.2018 inoltrava istanza straordinaria al C.R.V. e alla F.I.G.C. Nazionale per valutare la possibilità di iscrivere al campionato regionale di Promozione una nuova società espressione del medesimo comune. In data 13.07.2018 la F.I.G.C. Nazionale comunicava, alla Città di Bassano del Grappa e per conoscenza al C.R.V. / LND, che nulla ostava all’ammissione di una società in sovrannumero a detto campionato, fermo restando ogni competenza in materia agli Enti titolati all’organizzazione di detti campionati e quindi alla LND e al C.R.V.

Il C.R.V. con lettera in data 19.07.2018 comunicava, alla F.I.G.C. Nazionale e alla Città di Bassano del Grappa, che il Consiglio Direttivo Regionale all’unanimità aveva espresso parere negativo per la partecipazione di una Società in sovrannumero al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2018/2018. Ricordando, tra l’altro, che non si trattava di una nuova società, bensì di una società partecipante al campionato di 1^ Categoria che aveva avviato una richiesta di cambio denominazione e sede (da ACD Mussolente a FC Bassano 1903), peraltro alla data del 19.07.2018 non ancora ratificata.

Giova sottolineare che in analoghe circostanze (vedi richieste Rovigo e Treviso per l’ammissione in categorie superiori nella precedente stagione sportiva 2017/2018, puntualmente cassate) il C.R.V. ha sempre privilegiato l’aspetto meritocratico, anche allo scopo di evitare le legittime rimostranze e in particolare per non ledere i diritti delle altre società del territorio. Diversamente avremmo mancato di rispetto verso le società affiliate creando un precedente antipatico e di difficile gestione per gli anni futuri.

Allo stato “dell’arte”, dunque, la Città di Bassano del Grappa -dopo lo spostamento del Bassano Virtus 55 ST S.p.A. a Vicenza- si è trovata nella condizione di non poter “esercitare” un titolo sportivo per l’applicazione dell’art. 52 comma 10 e quindi, di conseguenza, non vi era nessuna altra condizione normativa per poter autorizzare l’ammissione al campionato di promozione né con l’FC Bassano 1903, avente diritto all’iscrizione nel campionato di 1^ categoria, né tantomeno con la costituzione di una neonata società che potesse essere iscritta direttamente in una categoria superiore rispetto alla Terza Categoria. Tali condizioni sono state ribadite e ripetute sia agli amministratori comunali della Città di Bassano che ai dirigenti sportivi interessati.

Infatti, una neonata società con nuova matricola federale, seppur rappresentante la città e avendo sede nello stesso Comune, è autorizzata comunque ad avviare la propria attività a partire dalla Terza Categoria.

Infatti, l’art. 52 comma 1 delle N.O.I.F. specifica che “il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.

Sulla base di queste normative, che determinano i limiti entro cui il Comitato Regionale Veneto può operare, sono state determinate le azioni di cui sopra.

La Federazione ha l’onere e l’obbligo di rispettare e far rispettare le normative vigenti, le quali sono atti ufficiali indiscutibili e quindi difficilmente derogabili, in particolare quando vengono a mancare idonei strumenti giuridici, come in questo caso.

Si auspica quindi che queste precisazioni possano chiudere ogni polemica e siano in grado di rappresentare una base solida a garanzia del sistema calcio dilettantistico e delle nostre affiliate.

Anche per questi motivi il C.R. Veneto è e sarà sempre a completa disposizione di tutte le società, a prescindere.

 

 

Sull'Autore

Federico Formisano