Dalla Federazione

Giudice sportivo: Bardolino -3, Tregnago +3 e stangati i furbi !! Tutte le squalifiche

giudice
Scritto da Federico Formisano

Belfiorese – Bardolino

La società Polisportiva Belfiorese ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 31.3.2018 contro la società Bardolino, lamentando l’irregolarità conseguente all’utilizzazione del giocatore Alberto Filiciotto, squalificato per cumulo di ammonizioni, come da C. U. n. 76 pubblicato il 21.3.2018.

La reclamata resiste con osservazioni, deducendo di aver appreso della squalifica dal medesimo comunicato e scelto di dare esecuzione alla sanzione in occasione della coeva competizione del 21.3.2018, disputata alle ore 14,30 contro la società Valdagno.

Svolte le opportune ricerche, é emerso che il C.U. n. 76 é stato pubblicato per via telematica il giorno 21 alle ore 16.16, quindi in ora successiva alla disputa della gara.

E’ orientamento dell’ufficio che il comma 2 dell’art. 22 CGS debba essere interpretato in senso evolutivo, tenuto conto delle attuali modalità di pubblicazione dei comunicati per via informatica, per cui deve ritenersi conosciuto con presunzione assoluta dal giorno e dall’ora in cui il Comitato rende conoscibile il contenuto mediante trasmissione informatica. E’ vero che l’evoluzione del sistema consente alle società di accedere al programma, col quale sono assunte le decisioni del G.S. ma é anche vero che, prima della pubblicazione del Comunicato con le modalità di cui sopra, i provvedimenti possono sempre essere rivisti, cosicché é solo la pubblicazione che ne cristallizza il contenuto.

Ciò premesso, le società posso dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari anche nello stesso giorno di pubblicazione del comunicato, ma solo dopo la cristallizzazione del suo contenuto, nei termini sopra descritti.

In forza di queste considerazioni, non può ritenersi ritualmente eseguita la sanzione della squalifica del calciatore Alberto Filiciotto col mancato impiego nella competizione del 21.3.2018, perché disputata prima della pubblicazione del C.U.

Tento premesso il G.S. delibera di:

-non convalidare il risultato conseguito sul campo (Belfiorese – Bardolino 1 a 2)

-sanzionare la società Bardolino con la perdita della gara col punteggio Belfiorese – Bardolino 3 a 0, e l’ammenda di euro 50,00;

In base a questa decisione il Bardolino arretra in classifica a 20 punti, solo 2 punti sopra il Valdagno Vicenza che quindi può ancora sperare nel lasciare l’ultimo posto in graduatoria e puntare ai play-out-

Eccellenza

Una giornata: Marini Davide (Calcio Caldiero Terme), Giordani Loris (Pozzonovo) Franchetto Matteo (San Martino Speme), Mezzina Massimiliano (Valdagnovicenza) Bonato Francesco (Vigasio) Bagarollo Davide (Vigontina San Paolo)

Promozione

Quei che fa i furbi per non andare in guerra Croz Zai – Garda La società Calcio Garda ha proposto reclamo, di seguito al tempestivo invio del preannuncio, lamentando l’irregolarità della gara, disputata l’8.4.2018 contro la società Croz Zai, per presunta irregolarità delle dimensioni delle porte. Afferma che aveva comunicato all’A. l’intenzione di proporre riserva scritta prima dell’inizio della competizione, cui l’A. non avrebbe consentito, ritenendone la regolarità. Si risolveva, quindi, a presentare riserva scritta al temine della competizione. La reclamata ha inviato controdeduzioni.

Emerge dal referto che il preannuncio di riserva era stato effettivamente e tempestivamente rivolto al DdG. Questi si era reso disponibile a riceverla dopo completato l’appello e procedere alle opportune verifiche. Completato l’appello, però, il dirigente accompagnatore ufficiale Simone Ballarin gli aveva comunicato volontà contraria, per cui aveva dato corso alla competizione. Solo al termine della gara il medesimo dirigente presentava la richiesta scritta. La reclamata conferma nella sostanza le attestazioni dell’A.

Il referto arbitrale fa fede privilegiata di quanto in esso riportato dall’A., di cui non v’é ragione di dubitare, anche perché gli accadimenti sono stati riportati in modo circostanziato. Per contro le affermazioni contenute nel reclamo appaiono motivate piuttosto dal risultato negativo della competizione per la reclamante. Affermazioni che, a parere dell’ufficio, contengono attribuzione all’A. di falso in referto, su cui é competente la Procura Federale.

Per quanto sopra, il G.S. delibera di:

-convalidare il risultato conseguito sul campo Croz Zai – Garda 4 a 3;

-rigettare il reclamo proposto con addebito della relativa tassa.

Dispone la trasmissione degli atti in copia alle Procura Federale competente per quanto occorra. Contiamo che la Procura Federale disponga ad un adeguato provvedimento disciplinare nei confronti del Garda.

Due giornate: Foletto Amedeo (Calidonense) Cecchetto Cristian (Campigo) Montresor Andrea (Lugagnano)

Una giornata Tolio Marco (Nove Stefani Consulting) Amal Oualid (Calidonense) Torresin Angelo (Campigo)De Toni Davide (Calcio Trissino)Zordan Enrico (Summania) Simoni Andrea (Calidonense) Frizzo Federico (Cereal Docks Camisano) Bruttomesso Andrea (Longare Castegnero) Salandini Stefano (Montebaldina Consolini)

Prima Categoria

Due giornate: Manzini Valerio (Boys Buttapedra) Porcellato Simone (Monteviale) Rossi Alessandro (Poleo Aste) Dal Santo Diego (Silva 1950)

Una giornata: Portalone Leonardo (Calcio Rubano) Visentin Michael e Bruni Riccardo  (Elettrosonor Gambellara) Antonello Mirko, Daminato Alberto e  Zaramella Mirko (Fontanivese S.Giorgio) Tagliapietra Jacopo (Mellaredo), Nardi Giorgio (San Giovanni Ilarione) Dellai Davide e Brazzale Alex (Silva 1950) Pettenuzzo Omar (Stanga Vi Est), Carrer Marco (Zianigo) Di Cristo Mario (Montebello) Cinel Manuel (Torreselle) Bergamo Edoardo (Ardisci e Spera), Fusaro Luca (Bevilacqua Calcio) Bolla Riccardo (Boys Buttapedra 2006) Bellon Edoardo e Securo Luca (Carmenta) Cardone Antonio (Casaleone) Dovigo Giulio, Morin Matteo e Rezzadore Stefano (Cologna Calcio), Tagliapietra Andrea (Due Monti) Zaniolo Nicholas (Marola) Rondina Andrea (Masera) Tadiotto Mariano (Monteviale) Scalco Marco (Mottinello Nuovo) Palvarini Francesco (Nogara Calcio) Zanderigo Andrea (Sovizzo Calcio) Popica Sergiu Andrei (Valdalpone Ronca)

Tregnago: accolto il ricorso La Società A.C. Tregnago ha presentato ricorso avverso li decisioni su indicate del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 78 del 28/3/2018 per i seguenti motivi : ”dal R.A. e dal rapportino rilasciato dall’Arbitro al termine della gara sottoscritto dai dirigenti delle società, è emerso che la società Tregnago 1931 schierava in campo un solo giocatore nato dal 1.1.1997, Dal Forno Jacopo, che veniva sostituito al 20′ del 2′ tempo, rimanendo pertanto fino alla fine della gara senza il giocatore prescritto”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Tregnago; esaminata la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente l’arbitro il quale ha riferito che dall’esame del rapportino relativo alla sostituzione del calciatore n. 9 Dal Forno Jacopo della Società Tregnago con il calciatore n. 16 Bartolomioli Alessio ,si rileva che vi è una correzione da n. 16 a n. 18 che rappresenta invece il calciatore Preto Giovanni, nato il 29/3/1997, effettivamente entrato nel terreno di gioco; l’errore, secondo il direttore di gara, è stato a lui indotto dal fatto che dalla panchina del Tregnago è stato esposto il cartello n. 16, mentre in realtà è entrato il n. 18;

atteso che il Sig. Preto Giovanni, che effettivamente ha partecipato alla gara è nato il 29/3/1997 e che pertanto risulta essere rispettata la regola che richiede in questa categoria la partecipazione, per tutta la durata della gara, di almeno un calciatore nato successivamente all’1/1/1997, la Corte conferma il risultato della partita che va omologata con il risultato acquisito di 3-0 a favore della Società Tregnago

la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera

– di accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Tregnago 1931;

– di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.C. Tregnago 1931 e di omologare l’incontro oggi preso in esame con il risultato acquisito in campo di : Tregnago 1931 – Bevilacqua 3-0;

– di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00:

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Federico Formisano